IMU
CHI DEVE PAGARE L’IMU
Trattandosi di un’imposta di natura patrimoniale sono tenuti al pagamento dell’IMU coloro che risiedono in Italia o all’estero e che possiedono fabbricati, terreni e/o aree edificabili situati nello Stato italiano, quali:
- i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, di diritti di superficie, uso o enfiteusi o altri diritti reali
- i titolari del diritto di usufrutto legale (quando il proprietario è un minore)
- i titolari del diritto di abitazione sull’immobile adibito ad abitazione principale (ad esempio il coniuge superstite)
- i proprietari della casa coniugale assegnata all’altro coniuge, in assenza di figli, a seguito di sentenza di separazione o divorzio
- proprietari di un’unità abitativa situata in Italia, che risiedono all’estero, anche se titolari di pensione estera e iscritti all’AIRE
- locatari di immobili in leasing, a decorrere dalla data di stipula e fino alla durata del contratto
- i possessori di fabbricati rurali a uso strumentale all’attività agricola (esclusi dall’IMU dal 2014 al 2019)
CHI NON DEVE PAGARE L’IMU
La prima esenzione generale riguarda i fabbricati adibiti ad abitazione principale, a condizione che non siano di lusso. Il concetto di abitazione principale richiede un duplice requisito: la residenza anagrafica e la dimora effettiva e abituale – dunque non saltuaria o occasionale – nell’immobile in questione.
Sono assimilati ad abitazione principale, e dunque esenti da Imu, anche le seguenti categorie di immobili:
- unità immobiliari di cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- case familiari assegnate al genitore separato o divorziato che è affidatario dei figli;
- immobili posseduti da personale appartenente alle Forze armate o di polizia se non affittati;
- immobili posseduti da anziani e disabili ricoverati in case di cura o di riposo
La seconda importante esenzione generale è quella per i terreni agricoli, se sono ubicati in zone montane o collinari oppure se sono posseduti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti.
QUANDO SI VERSA L’IMU
L’imposta si versa in 2 rate, in scadenza il:
- 16 giugno;
- 16 dicembre
Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
Il versamento della seconda rata (“a saldo”) è pari all'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base delle aliquote vigenti per l’anno di competenza , detratto il versamento effettuato come prima rata.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Come si paga
Vi sono tre modalità per pagare l’Imu:
- -con modello F24
- -tramite bollettino postale;
- -sulla piattaforma
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI IMU
Immobile storico, inagibile o inabitabile
La base imponibile è ridotta del 50% (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747):
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 10.
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione.
Alla condizione di degrado di un immobile può porsi rimedio unicamente mediante interventi di ristrutturazione o di demolizione e mai con interventi di manutenzione.
Immobile in comodato a uso gratuito
La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 747).
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest’ultimo in presenza di figlio minori.
Immobile a canone concordato
Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998, n. 431 l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.